La Consulta del "Cherubini" - Ricordiamoci che queste non sono solo lamentele...è un male che però potremo curare uniti!!
La Consulta del "Cherubini"

Ricordiamoci che queste non sono solo lamentele...è un male che però potremo curare uniti!!

Lettera aperta al Al Ministro dell’Università e della Ricerca, Onorevole Fabio Mussi

 

Caro Ministro,

 

le scriviamo per manifestarle le nostre perplessità e il nostro sconcerto su alcuni punti salienti del DM 28 settembre 2007, prot. N. 137/2007, relativo all’attivazione di un  “Biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di educazione musicale e di strumento musicale”, al termine del quale, come prescrive l’art. 4, comma 1, “è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all’insegnamento (…)”.

 

Una prima, innocente domanda, il cui senso si chiarirà in seguito, si impone: “Diploma accademico” in che, in quale disciplina? Ma procediamo con ordine.

 

La legge 508/1999 (sui cui limiti e incongruenze non è il caso di soffermarsi) ha trasformato i Conservatori in “Istituzioni di alta formazione musicale”, equiparandoli sostanzialmente – quanto a durata e articolazione dei percorsi formativi (3 + 2) – alle Università, e stabilendo un’equipollenza tra il Diploma accademico di I e II livello e, rispettivamente, la Laurea “triennale” e quella “spe******tica” (quinquennale).

 

Secondo la normativa vigente, lo studente universitario che voglia dedicarsi  all’insegnamento di, poniamo, Materie letterarie, Fisica, Storia e Filosofia, Matematica, ecc. può accedere ai rispettivi corsi abilitanti solo dopo aver completato il suo percorso di studi (3 + 2) con il conseguimento della Laurea finale (quinquennale). Questo decreto sancisce, invece, che per l’insegnamento di Educazione musicale o Strumento negli stessi ordini di scuole è sufficiente, per l’accesso a rispettivi corsi abilitanti, un Diploma accademico di I livello (triennale). Ancora una volta, una naturale ed elementare domanda si impone: perché questa diversità? Le risposte non possono essere che due (e ci perdoni, signor Ministro, l’apparente ironia: in realtà è la maschera del nostro sconcerto): o si pensa che il musicista sia dotato di un’intelligenza e sensibilità “superiore” e quindi, per la sua attività di docente, sia sufficiente un percorso “abbreviato” di formazione, oppure (e la risposta, in questo caso, è più inquietante) si ritiene che l’insegnamento di Educazione musicale o Strumento non sia poi così importante da richiedere la stessa attenzione delle altre discipline.

 

Naturalmente, alle nostre risposte ‘impertinenti’ se ne potrà contrapporre una più ‘realistica’, più ‘ministeriale’ (sono in genere quelle risposte adombrate nelle premesse dei decreti, contrassegnate dalle locuzioni “visto” , “considerato”, “ritenuto”): si dirà, dunque, che il decreto non poteva fare altro che “procedere alla ridefinizione del corso ordinamentale di Didattica della Musica”, al quale, come è noto, è già riconosciuto valore abilitante. Ma noi, ci perdoni la franchezza, ci saremmo  aspettati dal nostro Ministro scelte e soluzioni più coraggiose. È vero che il Diploma di Didattica della musica del precedente ordinamento è di per sé abilitante, ma è pur vero che il corso ha una durata di ben quattro anni e vi si accede dopo il conseguimento di un diploma di Conservatorio o un diploma accademico di I livello. Sarebbe stato sufficiente rispettare queste semplici peculiarità e ribadirle sul piano legislativo – senza il timore di infrangere il ‘tabù’ dei “diritti acquisiti” – istituendo un Biennio “spe******tico” ad indirizzo didattico, non abilitante (ne avrebbe senz’altro guadagnato la qualità dell’insegnamento), e rinviando ad un corso successivo (questo, sì, abilitante) la formazione dei docenti, garantendone l’accesso, con pari opportunità, a tutti coloro che conseguono un Diploma accademico di II livello in Discipline musicali. Era, a nostro avviso, la strada più semplice, ma non è stata seguita. Forse perché era anche la più coraggiosa. Tra parentesi, un’annotazione marginale: la legge 508 istituisce l’“Alta formazione”; se ne deduce che la precedente formazione, se non propriamente “bassa”, certamente non era sufficientemente “alta”. Ebbene, si è dimostrata una strana concezione dell’”alto” e del “basso”, se si è ritenuto che, per innalzare il livello della formazione precedente, fosse necessario abbassare (ridurre) la durata del suo percorso, da quattro a due anni!

 

Si è seguita la strada (forse tracciata da pressioni lobbistiche  e ingerenze pseudosindacali) che separa sostanzialmente il fisico dal docente di fisica, il matematico dal docente di scienze matematiche, il musicista dal docente di discipline musicali. Se questa distinzione è del tutto ovvia sul piano delle figure e delle funzioni professionali, diventa estremamente pericolosa quando conduce all’idea che, in fondo, per insegnare la fisica non sia poi necessario il fisico, o quanto meno un “dottore” in fisica, ma soltanto un dottore-a-metà o, nel nostro settore, un diplomato-a-metà in discipline musicali. Usiamo questi termini senza eufemismi, perché di questo, signor Ministro, effettivamente si tratta: di interrompere, a circa metà del percorso, la propria formazione scientifico-culturale per accedere a corsi di carattere e contenuti completamente diversi, orientati “pragmaticamente” verso un’abilitazione all’insegnamento garantita, sì, per decreto, ma minata alla base da una formazione precedente incompleta.

 

Il decreto in questione, accreditando una dannosa e – a nostro avviso – insostenibile identità (e ‘giuridica’, e nei contenuti) tra Biennio spe******tico e corso abilitante, costituisce, peraltro, un invitante e pericoloso precedente per le istituzioni universitarie: ritornando al senso della nostra prima innocente domanda (diploma accademico in che cosa, in quale disciplina?), non ci resta che augurarle, signor Ministro, di non trovarsi, nei prossimi mesi, nella condizione di dover avallare ed approvare, accanto alle tradizionali Lauree in Lettere, in Matematica, in Filosofia ecc., nuove e più numerose Lauree (ovviamente abilitanti e con voto finale “espresso in centesimi” – art. 4, comma 5) in “Didattica delle Lettere”, “Didattica della Matematica”, della Filosofia e magari, perché no?, anche in “Didattica dell’Ingegneria” (con connessi indirizzi e specializzazioni!).

 

Ci sarebbe ancora tanto da aggiungere su questo punto, ma al di là delle nostre considerazioni, vorremmo soprattutto dar voce al “grido di dolore che da più parti si leva”, alle domande e alle inquietudini di molti studenti, costretti, nel bel mezzo del loro percorso formativo, di fronte ad una scelta dai risvolti – ci passi il termine – ‘ricattatori’.

Noi, alle loro domande, non abbiamo saputo dare risposta alcuna, né consigli adeguati per fugare le loro inquietudini. Ci provi Lei, signor Ministro. Ecco, è un studente ‘ideale’ che le parla, lo ascolti:

 

Gentile Ministro,

sono uno studente che ha appena conseguito il Diploma accademico di I livello. Il suo decreto mi impone di scegliere tra essere musicista o essere docente di discipline musicali nella scuola secondaria. Ma io respingo questa scelta. Non voglio essere musicista o docente: vorrei poter essere un musicista che insegna. Aspiro, nonostante i rischi sul futuro che questa scelta comporta, a fare il musicista, senza escludere dall’orizzonte dei miei interessi la possibilità dell’insegnamento. Ora il suo decreto mi dice con chiarezza  - una chiarezza percepita come un ‘ricatto’ – che se non voglio perdere l’opportunità di una, comunque improbabile, docenza nella scuola secondaria, devo abbandonare il mio ‘naturale’ percorso di studi.

 

Riprendiamo la parola per constatare amaramente che è proprio il Ministero della Ricerca, a volte, a mortificare la ricerca.

 

In più di un’occasione (interviste in televisione e sui giornali), e con opportuni provvedimenti legislativi, Lei è intervenuto sulla “scandalosa” questione dei crediti per arginare quella che   ha definito una elargizione “à gogo”, e affermando il principio – da noi fermamente condiviso – che i crediti non vanno riconosciuti alle “categorie” ma sono da attribuire “ad personam” (sono ancora parole sue), sulla base di competenze relative a specifiche discipline. Sennonché, al comma 3 dell’articolo 3 del suo decreto (che regolamenta l’ammissione ai corsi dei “docenti che abbiano maturato 360 giorni di servizio”) si legge testualmente: “Ai suddetti docenti [cioè, ad una categoria!] sono riconosciuti 60 crediti”. Che dire, signor Ministro? Riconoscerà certo che c’è da restare quanto meno sconcertati!

 

Un’altra battaglia che Lei ha condotto e conduce – e che noi sosteniamo con convinzione – è quella contro la frantumazione del sapere in una miriade di circoscritti insegnamenti, nati da una fuorviante confusione tra disciplina e contenuti della disciplina. Anche qui, Lei – ed ha tutta la nostra approvazione – ha agito con mirati interventi legislativi per ridare spessore e dignità ai diversi insegnamenti e ha stabilito se le nostre informazioni sono corrette) che il ‘peso specifico’ di ogni disciplina non può essere inferiore a 6 crediti. Ebbene, la invitiamo a leggere l’allegata Tabella B del suo decreto, in cui, per l’area disciplinare delle “Attività formative di base”, sono fissati 35 crediti da ripartire in ben 14 insegnamenti (tutti obbligatori), con una media, quindi di appena 2.5 crediti per insegnamento. Se si considera poi che alcune discipline richiedono un’articolazione biennale, per il calcolo dei crediti annuali del singolo insegnamento occorre il supporto di una calcolatrice con valori decimali!

 

Non vogliamo, tuttavia, addentrarci negli aspetti più squisitamente tecnici (le allegate Tabelle A e B del decreto) dei quali, peraltro, non la riteniamo direttamente responsabile. Le risparmiamo, pertanto, le nostre (numerose) perplessità e riserve sulle “griglie” dei percorsi formativi.

 

Quel che ci interessa, signor Ministro, è il suo parere sulle questioni di fondo e di principio che abbiamo sollevato. E su queste le affidiamo un’ultima riflessione: il “valore abilitante” attribuito ad un Biennio spe******tico è indubbiamente un valore aggiunto che conferisce al corso una maggiore ‘competitività’, ma si tratta, per dirla in termini che nessuno meglio di Lei può intendere, di “valore di scambio”, non certo di “valore d’uso”.

 

La ringraziamo del tempo e dell’attenzione che vorrà dedicarci e le auguriamo buon lavoro.

Cordiali saluti.

 

Rosario Mirigliano

 

Sottoscrivono:

Mauro Cardi, Giovanni Carmassi, Ruth Pardo, Alfonso Borghese, Franco Pisciotta, Patrizia Montanaro, Stefano Fiuzzi, Anna Menichetti, Daniela De Santis, Ivano Battiston, Roberto Frati, Barbara Rettagliati, Rolando Russo, Maria Teresa Carunchio, Leonardo De Lisi, Ursula Casalini, Maria Carla Notarstefano, Giovanni Del Vecchio, Piero Gargiulo, Marco Ligabue, Gianni Fabbrini, Benedetta Pecchioli, Mario Pazzaglia, Mauro Ceccanti, Andrea Nannoni, Luciano Damarati, Flora Gagliardi, Concetta Anastasi, David Bellugi, Augusto Vismara, Riccardo Riccardi, Roberto Riccio, Lauro Graziosi, Paolo Crispo,

 

docenti presso il Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” - Firenze

 

La consulta del Cherubini

23:07 - Dec. 17, 2007 - Invia un commento

commento sui corsi abilitanti

Ho appena terminato le prove per l\\\\\\\'accesso ai corsi e non sono stata ammessa, nonostante il diploma di secondo livello in pianoforte ottenuto con la votazione di 110 e lode,due abilitazioni con differenti concorsi nelle classi a A031 E A032 E tre anni di servizio. Le prove d\\\\\\\'esame miravano a mettere in difficoltà i condidati non raccomandati e consistevano in domande assurde e fuorvianti su argomenti a dir poco poco ridicoli per degli aspiranti a cattedre sullo strumento. Non essendo stato,inoltre, considerato lo sbarramento dei 24 punti tra le due prime prove, si è trovata in graduatoria utile gente con 0 allo scritto oppure 0 alla prova pratica. Viva l\\\\\\\' Italia.

Anonymous - 11:57 - Dec. 19, 2007

Commento senza titolo

e quali sarebbero queste domade ridicole?

Anonymous - 15:42 - Jan. 28, 2008

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bjacogaerllyo - 10:49 - Apr. 18, 2008

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